Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore in Italia un nuovo vincolo normativo per la concentrazione di radon negli edifici residenziali di nuova costruzione. Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – che recepisce la Direttiva Euratom 2013/59 sui livelli di sicurezza radiologica – stabilisce infatti livelli di riferimento più restrittivi per il radon negli edifici abitativi costruiti dopo il 31 dicembre 2024. In particolare, l’articolo 12 del Decreto impone che la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi 200 Bq/m³ per le abitazioni realizzate dal 2025 in poi  protezionecivile.gov.it (mentre per le abitazioni esistenti rimane il precedente limite di 300 Bq/m³). Questo obbligo è sancito dalla norma stessa: «Livelli massimi di riferimento… 300 Bq/m³ per le abitazioni esistenti; 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024» protezionecivile.gov.it. L’entrata in vigore di tale vincolo radioprotezionistico è già definita nel testo legislativo (complessivamente entrato in vigore il 27/08/2020) e non richiede provvedimenti attuativi aggiuntivi per il suo esordio dal 2025.

Citazione normativa: Il D.Lgs. 101/2020 (attuazione della direttiva 2013/59/Euratom) fissa i livelli di riferimento radon in edilizia: «300 Bq/m³ per le abitazioni esistenti; 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; 300 Bq/m³ per i luoghi di lavoro» protezionecivile.gov.it. L’adozione di 200 Bq/m³ riflette anche le raccomandazioni dell’OMS e del Piano Nazionale Radon (DPCM 11/1/2024) volte a tutela della salute, ma – ciò che conta per l’operatività – è il vincolo legislativo stabilito dal Decreto 101/2020.

Impatti normativi per progettisti, costruttori e committenti privati

Progettisti e tecnici incaricati: con il nuovo limite, i professionisti che progettano edifici residenziali devono adeguare le scelte progettuali ai requisiti di legge. Pur non entrando nel merito delle soluzioni tecniche (che esulano dall’oggetto normativo), la normativa implica un’analisi preventiva del sito e del potenziale radon. In aree riconosciute a rischio (le cosiddette aree prioritarie individuate dalle Regioni ex art. 11 D.Lgs. 101/2020), occorre considerare il radon sin dalla fase di progetto: ad esempio verificando la geologia locale, i livelli storici di radon sul terreno e la destinazione d’uso dell’edificio. Pur non essendovi al momento un obbligo generalizzato di misura preventiva nei nuovi cantieri, il progettista deve basare il progetto sull’assunto del rispetto dei 200 Bq/m³. Se necessario, si adopera a inserire elementi costruttivi conformi alle norme tecniche, redigere relazioni che attestino la conformità alle previsioni di legge e segnalare in capitolato i requisiti di salubrità ambientale previsti. In sostanza, il tecnico deve garantire nel progetto ciò che la legge richiede in sede di collaudo o dichiarazione finale.

Costruttori e imprese edili: al pari dei progettisti, i costruttori hanno l’obbligo di realizzare l’opera in modo conforme ai limiti di legge. Questo significa adottare in cantiere materiali e accorgimenti in grado di assicurare, secondo gli strumenti tecnici ritenuti necessari, che la concentrazione di radon non superi i 200 Bq/m³. In particolare, i direttori dei lavori e le imprese affidatarie devono attenersi alle “condizioni di sicurezza, igiene, salubrità” imposte dalla normativa edilizia (D.P.R. 380/2001) e da eventuali norme tecniche di settore Testo Unico - Titolo III - Agibilità degli edifici. Qualora l’opera venisse realizzata senza tenere conto del radon a norma di legge, il collaudo finale o la dichiarazione di fine lavori risulterebbero irregolari.

Committenti privati (proprietari/committenti di nuove abitazioni): il privato che commissiona un edificio dal 2025 deve prevedere sin dall’appalto il rispetto del limite radon. In fase di contrattazione, è opportuno vincolare progettista e impresa a garantire il rispetto dei 200 Bq/m³ e prevedere la verifica al termine lavori (ad esempio tramite test di controllo radon). Dal punto di vista normativo, il committente che acquista o fa edificare un immobile deve pretendere che l’opera sia conforme a tutte le prescrizioni di legge, radon compreso. Un edificio in cui il limite radon non è rispettato costituirebbe un vizio di conformità: il committente potrebbe rivendicare responsabilità contrattuali dall’impresa (o dal progettista) per inadempimento delle specifiche di sicurezza e salubrità. Inoltre, nei contratti pubblici o nei progetti co-finanziati (ad es. tramite PNRR), il rispetto del limite radon è un requisito implicito di sostenibilità, come previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia (DM 23/6/2022) che consigliano misure anti-radon.

In sintesi, tutti gli attori del processo edilizio sono tenuti a porre in essere accorgimenti tali da rispettare il nuovo livello di 200 Bq/m³. In termini pratici, il rispetto di questo livello dovrà essere attestato al termine dei lavori (ad es. tramite documentazione tecnica o certificazione di agibilità), analogamente al rispetto di altri parametri igienico-sanitari. Nel caso di edifici di edilizia residenziale pubblica nelle aree prioritarie, il D.Lgs. 101/2020 prevede addirittura programmi di misurazione e risanamento obbligatori a carico delle Regioni protezionecivile.gov.it protezionecivile.gov.it, il che conferma l’importanza attribuita alla questione.

Responsabilità legali e sanzioni per il mancato rispetto del limite

Il superamento del limite di 200 Bq/m³ – in un edificio nuovo – equivale a violazione di una norma di legge sulla tutela della salute negli edifici. Ciò può tradursi in varie responsabilità:

  • Responsabilità amministrativa edilizia: ai sensi del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), l’agibilità di un edificio può essere concessa solo se sussistono le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità stabilite dalla normativa vigente. La segnalazione certificata (SCIA) per l’agibilità deve infatti essere corredata da attestazioni che l’opera è conforme alle norme di sicurezza e igiene (DPR 380/01, art. 24, c. 1). Se un immobile presenta radon oltre i limiti di legge, le relative condizioni di salubrità non sono soddisfatte , rendendo nulla (o falsata) la dichiarazione di agibilità. In caso di attestazione mendace da parte del direttore dei lavori o del proprietario, sono previste sanzioni penali (ad esempio reclusione fino a 3 anni o ammenda, come stabilito dalla stessa norma). Ciò significa che richiedere o rilasciare agibilità ignorando il vincolo radon equivale a un illecito punibile .
  • Responsabilità contrattuale e civile: progettisti e imprese sono tenuti per contratto (sia esso privato o pubblico) a realizzare l’opera conformemente al progetto e al quadro normativo. Se l’edificio nuovo non rispetta il limite di 200 Bq/m³, ciò configura un vizio di costruzione. Il committente può agire per inadempienza contrattuale (art. 1218 c.c.) e chiedere la responsabilità del professionista (danno da inadempimento). In più, l’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e l’art. 1669 c.c. (vizi costruttivi occulti) permettono di far valere il danno subito, ivi inclusi eventuali danni alla salute degli occupanti. Ad esempio, se si dimostrasse che l’esposizione al radon elevato ha determinato un pregiudizio sanitario, si potrebbe configurare anche una responsabilità risarcitoria più ampia a carico di progettista/imprese.
  • Responsabilità penale: al di là del falso in atto pubblico già menzionato per l’agibilità, in casi estremi si potrebbero configurare reati come lesioni o omicidio colposo (artt. 590, 589 c.p.) se l’esposizione al radon, ignorata per negligenza, provochi malattia o morte. Pur trattandosi di evenienze gravi e complesse da perseguire, il principio è che la mancata tutela di parametri di salute (come il radon) può integrare fattispecie di colpa grave nell’ambiente edificato. Inoltre, a livello amministrativo, possono scattare sanzioni legate a violazioni della normativa urbanistico-edilizia (ad es. D.P.R. 380/01) o di igiene pubblica (art. 16 del regio decreto 1265/1934 prevede multe per violazioni alle prescrizioni igienico-sanitarie degli edifici).
  • Sanzioni previste dal D.Lgs. 101/2020: il Decreto 101/2020 prevede specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi di protezione dal radon, ma principalmente in ambito lavorativo e per i soggetti “esercente” (chi gestisce un’attività) protezionecivile.gov.it. Per esempio, l’omessa misurazione in ambienti di lavoro comporta sanzioni penali e amministrative. Non ci sono invece sanzioni dirette nel D.Lgs. 101/2020 per chi costruisce una casa che supera il limite (poiché l’intervento si inquadra nell’esposizione dei cittadini, non “dei lavoratori”). Tuttavia, ciò non esime da responsabilità civilistiche e da obblighi di legge più generali, come quelli indicati sopra.

In pratica, il mancato rispetto del nuovo limite radon implica che l’edificio non rispetta le condizioni di salubrità richieste dalla legge. Questo comporta l’impossibilità di ottenere l’agibilità/abitabilità fino alla risoluzione del problema. Progettisti, imprese e committenti dovranno pertanto considerare il rispetto del valore di 200 Bq/m³ come un requisito imprescindibile di legge, esattamente come gli altri parametri normativi (sismici, energetici, di sicurezza antincendio ecc.). Qualsiasi certificazione finale attestante la conformità dei lavori dovrà quindi necessariamente tenere conto anche del radon, altrimenti si incorre in nullità della dichiarazione e conseguenti responsabilità (anche penali) dei sottoscrittori dell’atto.

In Definitiva

Il nuovo limite di 200 Bq/m³ per il radon negli edifici residenziali di nuova costruzione (a partire dal 1° gennaio 2025) è sancito direttamente dal D.Lgs. 101/2020 (art. 12, co. 1, lett. b)  protezionecivile.gov.it. La conoscenza di tale vincolo è essenziale per architetti, ingegneri, geometri, imprese edili e committenti privati: dal progetto alla consegna dell’edificio essi devono garantire la conformità ai parametri di legge. In concreto, i progettisti dovranno valutare il rischio radon del sito e inserire nei documenti di progetto le previsioni necessarie, mentre i costruttori dovranno realizzare l’edificio in modo da rispettare il limite. I committenti, dal canto loro, dovranno esigere tali prescrizioni nei bandi di gara o nei contratti d’appalto.

La violazione del limite significa non soddisfare un obbligo di legge in materia di salubrità: questo può tradursi in responsabilità civili (risarcimento danni, vizi occulti) e penali (false attestazioni, omissioni, danni alla salute) per professionisti e imprese, oltre a possibili sanzioni amministrative (revoca di agibilità, ordinanze comunali di inagibilità, multe) dovute alla non conformità alla normativa edilizia vigente (D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 24 (L) - Agibilità, sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016). In altre parole, il superamento del limite di legge espone gli operatori edilizi a conseguenze legali analoghe a quelle previste per qualsiasi altra infrazione delle regole costruttive.

I professionisti del settore sono quindi chiamati a tenersi aggiornati sui riferimenti normativi e a inserirli esplicitamente nei propri documenti. In particolare, nei capitolati e nelle relazioni tecniche relative a nuovi edifici sarà opportuno citare il limite di 200 Bq/m³ come parametro di progetto, richiamando espressamente il D.Lgs. 101/2020 (art. 12)  protezionecivile.gov.it. In questo modo si potrà dimostrare di avere considerato la normativa vigente ed evitare contestazioni in fase di collaudo o di agibilità.

Fonti normative: la fonte primaria del nuovo limite è il D.Lgs. 101/2020, art. 12  protezionecivile.gov.it, integrato dal Piano Nazionale Radon adottato con DPCM 11/1/2024. Inoltre, il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 24) impone che gli edifici rispettino le condizioni di salubrità e igiene Parlamento.it.

Le Regioni, in attuazione del D.Lgs. 101/2020, individuano le aree prioritarie e promuovono misure di prevenzione e risanamento (art. 19)  protezionecivile.gov.it  protezionecivile.gov.it. Tutti questi riferimenti formano l’ossatura della disciplina da tenere presente: il professionista d’oggi deve conoscerli e applicarli con rigore, per tutelare la salute pubblica e il proprio livello di conformità legale.