Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, che proviene dal suolo e può accumularsi negli ambienti chiusi. L'esposizione prolungata aumenta il rischio di tumore polmonare.
Negli stabilimenti termali la valutazione merita particolare attenzione per la presenza di ambienti chiusi, locali al piano terra o interrati e aree destinate alla permanenza di lavoratori e utenti.
Il riferimento nazionale per la concentrazione media annua di radon nei luoghi di lavoro interessati è pari a 300 Bq/m³. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche.
1. Obbligo nazionale di misurazione negli stabilimenti termali
L'articolo 16, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 101/2020 include espressamente gli stabilimenti termali tra i luoghi di lavoro ai quali si applicano le disposizioni nazionali sull'esposizione al radon.
L'articolo 17 stabilisce gli obblighi dell'esercente. In concreto, il titolare o il soggetto responsabile dell'attività deve:
- effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di radon in aria;
- completare le misurazioni entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, secondo il termine previsto per gli stabilimenti termali;
- avvalersi di un servizio di dosimetria riconosciuto ai sensi dell'articolo 155, oppure, nelle more dei riconoscimenti, di un organismo che soddisfi i requisiti minimi previsti dall'Allegato II;
- acquisire e conservare la relazione tecnica con i risultati delle misurazioni;
- integrare la documentazione nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008.
La misurazione non va quindi considerata facoltativa per il solo fatto che lo stabilimento si trovi in un Comune non classificato come area prioritaria regionale.
2. Il limite nazionale di 300 Bq/m³ e gli adempimenti successivi
Il risultato della misurazione deve essere confrontato con il livello di riferimento nazionale di 300 Bq/m³, espresso come concentrazione media annua.
| Esito della misurazione | Obblighi principali |
|---|---|
| Concentrazione non superiore a 300 Bq/m³ | Elaborare e conservare per 8 anni un documento con l'esito delle misurazioni e la valutazione delle misure correttive attuabili. Ripetere le misurazioni ogni 8 anni e nei casi di interventi edilizi indicati dall'articolo 17, comma 2. |
| Concentrazione superiore a 300 Bq/m³ | Adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon. Gli interventi devono essere completati entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica prevista dalla legge. L'efficacia deve essere verificata con una nuova misurazione. |
| Superamento persistente dopo gli interventi | Effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue dei lavoratori, con l'esperto di radioprotezione, secondo quanto previsto dalla normativa. In funzione dei risultati si applicano ulteriori obblighi di controllo e radioprotezione. |
Quando il livello resta superiore a 300 Bq/m³ dopo le misure correttive, la valutazione delle dosi deve essere effettuata secondo l'articolo 17, commi 4 e 5. Se vengono superati i valori di dose indicati dalla normativa, si applicano gli ulteriori adempimenti di radioprotezione previsti dal decreto.
Dopo gli interventi correttivi, le misurazioni devono essere ripetute ogni 4 anni per verificare il mantenimento dell'efficacia delle misure adottate.
3. Gli obblighi aggiuntivi previsti dalla legge regionale pugliese
In Puglia è in vigore la Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30, con le successive modifiche, tra cui quelle introdotte dalla L.R. 36/2017 e dalla L.R. 18/2019.
Per gli edifici esistenti aperti al pubblico, diversi dagli edifici destinati all'istruzione e da quelli residenziali, la legge regionale riguarda in particolare:
- i locali interrati;
- i locali seminterrati;
- i locali situati al piano terra.
Sono esclusi i vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete. Per i locali al piano terra con superficie non superiore a 20 m² è prevista un'esenzione dalla misurazione, a condizione che siano adeguatamente ventilati e che il collegamento strutturale con altri locali non comporti il superamento della soglia dimensionale prevista.
Come devono essere effettuate le misurazioni regionali?
- Limite di riferimento: 300 Bq/m³.
- Durata: un anno.
- Suddivisione: due semestri distinti, primavera-estate e autunno-inverno.
- Metodo: strumentazione passiva, secondo le indicazioni regionali.
- Trasmissione: gli esiti devono essere inviati al Comune competente e ad ARPA Puglia entro un mese dalla conclusione del rilevamento.
Le indicazioni tecniche pubblicate da ARPA Puglia precisano inoltre che le misure regionali non devono essere condotte in locali non occupati con continuità, come vani tecnici, locali di servizio, spogliatoi e ambienti di passaggio quali i corridoi. La scelta dei locali da misurare deve quindi essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecniche applicabili e delle caratteristiche reali della struttura.
4. Cosa succede se viene superato il limite regionale?
Se le misurazioni effettuate ai sensi della legge regionale evidenziano una concentrazione superiore al limite di 300 Bq/m³, il proprietario dell'immobile deve presentare al Comune competente, entro 60 giorni, un piano di risanamento.
Il piano deve descrivere gli interventi previsti e contenere una proposta di cronoprogramma. La legge regionale prevede che il cronoprogramma non superi un anno e che il Comune approvi il piano entro 60 giorni dalla presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
Terminati i lavori, devono essere effettuate nuove misurazioni annuali, suddivise nei due semestri previsti. Il rispetto dei limiti deve essere dichiarato al Comune secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
Questi adempimenti regionali si affiancano, quando applicabili, agli obblighi nazionali relativi al luogo di lavoro. Per la gestione di un superamento è quindi necessario verificare entrambi i regimi normativi.
5. Quali ambienti di uno stabilimento termale devono essere controllati?
Gli obblighi nazionali riguardano gli stabilimenti termali in quanto categoria di luogo di lavoro. La definizione del piano di misurazione deve essere affidata al servizio di dosimetria competente, tenendo conto delle caratteristiche dell'edificio, della distribuzione dei locali e delle modalità di utilizzo degli ambienti.
In aggiunta, quando la struttura rientra nel campo di applicazione della legge regionale pugliese per gli edifici esistenti aperti al pubblico, devono essere considerati i locali interrati, seminterrati e al piano terra soggetti alle disposizioni regionali.
I due regimi non sono perfettamente sovrapponibili: il fatto che un locale non rientri tra quelli interessati dalla specifica disposizione regionale non esclude automaticamente gli obblighi nazionali di valutazione del radon nel luogo di lavoro.
6. Chi può effettuare le misurazioni?
Per gli obblighi nazionali, l'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. 101/2020 prevede il ricorso ai servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155. Nelle more dei riconoscimenti, possono operare organismi idoneamente attrezzati che rispettino i requisiti minimi dell'Allegato II.
Per le misurazioni effettuate ai sensi della legge regionale pugliese, ARPA Puglia pubblica indicazioni tecniche sui requisiti degli organismi di misura e sulle modalità di monitoraggio. È opportuno verificare che il soggetto incaricato disponga delle competenze, delle procedure di controllo della qualità e della strumentazione necessarie per produrre risultati affidabili e documentati.
7. Documentazione e DVR
La documentazione relativa al radon deve essere coordinata con il Documento di valutazione dei rischi (DVR), in conformità al D.Lgs. 81/2008 e agli obblighi specifici del D.Lgs. 101/2020.
È buona prassi conservare in modo ordinato:
- la relazione tecnica delle misurazioni;
- l'individuazione dei locali controllati e il periodo di monitoraggio;
- la valutazione dei risultati rispetto al livello di riferimento;
- le misure correttive previste o realizzate, se necessarie;
- le verifiche successive e le comunicazioni inviate agli enti competenti, quando previste.
Domande frequenti sul radon negli stabilimenti termali
Conclusioni
Per gli stabilimenti termali in Puglia, la gestione del radon richiede di considerare sia la normativa nazionale sui luoghi di lavoro sia la disciplina regionale per gli edifici esistenti aperti al pubblico.
Il primo passo consiste nell'organizzare le misurazioni della concentrazione media annua, verificare i risultati rispetto al livello di riferimento di 300 Bq/m³ e conservare la documentazione richiesta. Quando si applica anche la legge regionale, occorre rispettare le modalità annuali di monitoraggio, la trasmissione dei risultati e gli eventuali obblighi di risanamento.
La pianificazione concreta delle misurazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche della struttura e delle disposizioni applicabili, rivolgendosi a un soggetto competente in materia di misurazione del radon.
Fonti normative e tecniche
- D.Lgs. 101/2020 – articoli 16 e 17, esposizione al radon nei luoghi di lavoro
- ARPA Puglia – Legge regionale radon, L.R. 30/2016 e successive modifiche
- ARPA Puglia – Informazioni e indicazioni sul monitoraggio del radon
Nota: articolo a scopo informativo. Gli obblighi effettivi e le relative scadenze devono essere verificati sul testo normativo vigente e in relazione alle caratteristiche dello stabilimento, alla data di inizio dell'attività e agli eventuali adempimenti già effettuati.
